sabato 18 aprile 2009

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 24 LUGLIO 2007

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“DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZZIONE DEI FUNGHI FRESCHI E CONSERVATI”

AUTORIZZAZIONE L’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è documentata dal possesso, da parte dei cercatori, del tesserino conseguibile a seguito di superamento del colloquio abilitativo e del versamento del contributo di € 30,00.L’autorizzazione alla raccolta dei funghi ha validità quinquennale.

IL COLLOQUIO Il colloquio abilitativo è svolto presso l’ente di competenza territoriale in cui ricade il comune di residenza dell’interessato a seguito di  presentazione di domanda in carta semplice, con l’indicazione delle proprie generalità.

DOVE?  Il permesso ha validità nel territorio regionale, fatte salve le aree a protezione integrale.

MODALITÀ DI RACCOLTA  La raccolta dei funghi epigei commestibili è consentita sul territorio regionale, tutti i giorni della settimana, da un’ora prima della levata del sole ad un’ora dopo il tramonto. I funghi raccolti sono riposti in contenitori rigidi ed aerati o comunque idonei a consentire la diffusione delle spore. La raccolta dei funghi deve avvenire in modo che gli esemplari di sporofori restino interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie,

QUANTITATIVI  DI RACCOLTA Il limite di peso di cui viene consentita la raccolta è di 3 chili per i funghi epigei, di cui  non più di chilogrammi uno della specie Amanita cesarea (Ovolo Buono) e Calocybe Gambosa (Prugnolo). È fatta poi eccezione ovviamente, nel caso che si tratti di unico esemplare o di un unico cespo di funghi concresciuti che ecceda tale peso (Pleurotus ostreatus, Armillaria mellea, etc.).

FONDI PUBBLICI E PRIVATI I proprietari o i conduttori di fondi pubblici e privati possono interdire la raccolta dei funghi mediante opportuna delimitazione ed apposite tabelle recanti l’esplicito divieto. Le tabelle, esenti da tassa, sono collocate ad almeno 1,80 metri da terra e poste ad una distanza non superiore ai 150 metri e visibili contiguamente.

AUTORIZZAZIONI SPECIALI .Gli enti competenti rilasciano nelle sole aree classificate montane speciali autorizzazioni, a scopo di lavoro, a raccoglitori professionali che, con idonea attestazione del sindaco del comune di residenza, ai sensi della legge n. 352/93, comprovano la necessità di integrazione del reddito.

DIVIETI Nelle aree segnalate con apposita tabellazione è assolutamente vietata la raccolta dei funghi. E’ vietata la raccolta dei funghi nei campi coltivati e nei castagneti da frutto nei periodi in cui è in atto la raccolta delle castagne, ad esclusione dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi medesimi. È vietato raccogliere gli sporofori commestibili immaturi, ovvero che non presentino le caratteristiche morfologiche tali da consentirne la naturale liberazione delle spore (sporulazione) e/o la loro sicura determinazione. E’ vietata, per motivi di ordine medico e sanitario, la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili della specie Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, ossia con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietato raccogliere gli sporofori di:

a) Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo (Boletus aereus, Boletus reticulatus,  Boletus  vinicola)         con

diametro del cappello inferiore a cm 3;

b) Tricholoma georgii = Calocybe gambosa (Prugnolo), Pleurotus eryngii e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm 2.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le violazioni alle disposizioni della legge si evidenziano di seguito le più importanti sanzioni amministrative:

a) da euro 50,00 ad euro 300,00 per:

1) chi esercita la raccolta di funghi senza l’autorizzazione;

2) chi esercita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili senza aver provveduto al pagamento del contributo annuale;

b) da euro 25,00 ad euro 150,00 per:

ogni chilogrammo di funghi, o frazione di esso, raccolti in eccedenza o in difformità al quantitativo previsto dalla legge;

c) da euro 25,00 ad euro 150,00 per:

1) chi raccoglie esemplari di amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso;

2) chi raccoglie esemplari di boletus con diametro del cappello inferiore a 3 cm; di Tricoloma Georgi, Pleurotus Eryngii e Cantharellus Cibarius con diametro del cappello inferiore a 2 cm;

3) chi fa uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare il micelio fungino;

4) chi raccoglie funghi epigei commestibili dei quali non sono conservate le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie;

5) chi raccoglie funghi non commestibili senza la necessaria autorizzazione;

6) chi raccoglie funghi commestibili senza riporli in contenitori rigidi ed aerati o comunque idonei a consentire la diffusione delle spore;

7) chi raccoglie funghi da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole;

8) chi raccoglie funghi commestibili nelle aree debitamente tabellate;

9) chi raccoglie funghi commestibili su fondi pubblici o privati opportunamente delimitati da tabelle recanti espliciti divieti raccolta;

10) chi raccoglie funghi commestibili nei periodi in cui è in atto la raccolta delle castagne.

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